(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 67
                        del 20 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rifinanziamenti
 
  1.  La tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n.
6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica  di  leggi
regionali  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione", relativa agli importi  da  iscrivere  in  bilancio  per  il
rifinanziamento  di  leggi  settoriali  di  spesa,  e'  modificata  e
integrata in conformita' a quanto  indicato  nella  tabella  allegata
alla presente legge.