(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 67 del 20 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamenti 1. La tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, e' modificata e integrata in conformita' a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge.